Art. 40
RegolamentoSez. II

Art. 40

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In vigore dal 26 gen 1915
Il registro in cui il notaro deve, ai sensi dell', n. 5, della legge, scrivere la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo è formato nei suoi fogli da una matrice e da due contromatrici. Il notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo, tanto nella matrice, quanto in ciascuna delle due contromatrici dovendo queste essere trasmesse, a cura del presidente del Consiglio notarile, l'una al presidente del Tribunale civile del distretto e l'altra al pretore del mandamento, nel quale trovasi lo studio del notaro. Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma, il presidente del Consiglio notarile può, sulla domanda ed a spese del notaro impedito, recarsi presso di lui per l'adempimento delle accennate formalità, o delegare all'uopo un altro membro del Consiglio notarile. Il notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo; e, nel caso di smarrimento, farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile pei provvedimenti indicati nell' della legge.
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