Art. 306
RegolamentoCapo III

Art. 306

200 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Quando, ai sensi dell' della tariffa, sia necessaria l'opera di periti, questi debbino essere persone estranee all'archivio, di fiducia del conservatore. Il capo dell'archivio non può certificare che le interpretazioni o le riproduzioni di atti, impronte e disegni eseguiti dal perito sono conformi all'originale, ma soltanto che furono riprodotte dall'originale esistente in archivio. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro di grazia, giustizia e culti DARI. Il ministro del tesoro RUBINI.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-306