Regolamento›Capo III
Art. 305
199 / 306In vigore dal 26 gen 1915
I notari ed i conservatori degli archivi notarili, in relazione all' della tariffa annessa alla legge, debbono spedire gratuitamente, e senza diritto a rimborso di nessuna spesa, le copie, gli estratti ed i certificati, e compiere qualunque altra operazione per uso di ufficio e nell'interesse dello Stato, eccetto il caso in cui tali atti debbano servire in giudizi civili nell'interesse di pubbliche amministrazioni.
Le autorità governative richiedenti sono tenute ad indicare il fine specifico della richiesta; ed i notari, come i conservatori degli archivi notarili, debbono nel contesto dei documenti che rilasciano, menzionare l'uso pel quale essi sono stati domandati ed a cui debbono esclusivamente servire.
Fra le dette autorità sono comprese la Direzione generale del Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefizi vacanti e tutte quelle altre che, per speciali disposizioni, abbiano diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse e dei diritti di cui al citato della tariffa.
Le richieste debbono essere fatte a mezzo dell'Intendenza di finanza se concernano le amministrazioni finanziarie; e del procuratore del Re, in tutti gli altri casi.
Quando al fine specifico pel quale occorra l'atto possa essere sufficiente un estratto od un certificato, le autorità debbono astenersi dal domandare la copia, salvo che non credano farla direttamente eseguire da un proprio impiegato, e ne richiedano solo l'autenticazione.
Ove per l'antichità o la natura speciale dell'atto, o per la lingua in cui esso è scritto, sia necessaria l'opera d'un paleografo o di altro perito speciale, è applicabile il disposto dell' della tariffa.
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