Regolamento›Capo III
Art. 299
193 / 306In vigore dal 26 gen 1915
È dovuto sempre un solo onorario di lire tre, ai sensi dell' della tariffa, anche se l'estratto contenga più brani distinti dell'atto, purchè nel loro contenuto sostanziale si riferiscano tutti ad una sola parte dell'atto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-299