Art. 299
RegolamentoCapo III

Art. 299

193 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
È dovuto sempre un solo onorario di lire tre, ai sensi dell' della tariffa, anche se l'estratto contenga più brani distinti dell'atto, purchè nel loro contenuto sostanziale si riferiscano tutti ad una sola parte dell'atto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-299