Regolamento›Capo III
Art. 297
191 / 306In vigore dal 26 gen 1915
La partecipazione che gli uffici del registro debbono dare ai conservatori degli archivi notarili, intorno al valore dell'eredità, ai sensi dell' della tariffa annessa alla legge, deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi entro dieci giorni dall'avvenuta liquidazione.
Il conservatore, ricevuta la partecipazione, la comunica nello stesso modo al notaro entro dieci giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-297