Regolamento›Capo III
Art. 293
187 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Nel caso di unico atto di protesto di più effetti cambiari o biglietti all'ordine in danaro o in derrate, dei quali uno sia il possessore e identiche siano le persone obbligate al pagamento, è dovuto al notaro l'onorario proporzionale sul valore complessivo degli effetti o biglietti all'ordine protestati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-293