Regolamento›Capo III
Art. 291
185 / 306In vigore dal 26 gen 1915
La infermità o debolezza di mente degli impiegati di archivio, prevista dall' della legge, deve essere accertata per mezzo di visita eseguita da uno o più medici all'uopo delegati dal Ministero di grazia e giustizia.
La inettitudine ad adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio ed abituale negligenza nell'adempimento dei medesimi debbono risultare da apposite relazioni del capo dell'archivio, o del procuratore del Re o del procuratore generale.
Le risultanze delle perizie mediche e delle relazioni informative sono comunicate per iscritto agli interessati o a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare nel termine di giorni 30 le osservazioni o giustificazioni che credano.
La Commissione di cui all' della legge, esaminate le perizie, le relazioni informative e le osservazioni o giustificazioni degli interessati, concreta le proprie proposte. Nel caso che la proposta sia per l'esonero dal servizio, ne dà per iscritto comunicazione all'impiegato, od a chi ne abbia la legale rappresentanza, con invito a presentare, ove lo creda, nel termine di dieci giorni le controdeduzioni: deve anche sentire personalmente l'impiegato od il rappresentante, quando essi lo richiedano. Dopo di che emette il parere da presentare al ministro di grazia e giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-291