Regolamento›Capo III
Art. 289
183 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Nei casi non preveduti dal presente regolamento, e salvo il giudizio del ministro di grazia e giustizia, sono osservate le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-289