Art. 284
RegolamentoCapo III

Art. 284

178 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Per effetto della nuova tabella che determina il numero e la residenza dei notari, giusta l' della legge, il numero dei membri dei Consigli notarili ricostituiti sarà ridotto a quello prescritto dall', comma 1, della legge stessa. Tale riduzione è effettuata dai Consigli notarili, dichiarandosi decaduti dalla carica i membri che ebbero il minor numero di voti nella elezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-284