Art. 283
RegolamentoCapo III

Art. 283

177 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Agli effetti dell', lettera b), della legge, i candidati notari muniti di laurea, i quali al momento dell'attuazione della legge sono addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, debbono, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, trasmettere al Ministero di grazia e giustizia analoga attestazione del notaro munita del visto del procuratore del Re. Sono tenuti altresì a chiedere entro il medesimo termine al Consiglio notarile la conferma dell'attestazione già prodotta; e la relativa deliberazione del Consiglio notarile è trasmessa al ministro di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-283