Art. 249
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 249

295 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
L'alta vigilanza che, ai termini dell' della legge, il ministro di grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello, ed i procuratori del Re esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare o promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-249