Regolamento›Capo II
Art. 241
133 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Le norme per la riscossione dei proventi, il pagamento delle spese e quanto altro riflette l'amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali, sono stabilite dai Comuni interessati, salva la vigilanza spettante al conservatore dell'archivio distrettuale, ai sensi del seguente .
Le spese, compreso lo stipendio del conservatore, debbono anticiparsi dal Comune in cui ha sede l'archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.
A tale uopo il conservatore dell'archivio deve rivolgersi, in tempo utile, al sindaco del detto Comune per il relativo pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-241