Art. 240
RegolamentoCapo II

Art. 240

132 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Alla nota prescritta dall' della legge deve precedere il numero progressivo sotto il quale le copie, gli estratti ed i certificati sono annotati nel registro indicato al n. 2 dell' del presente regolamento. Anche a tali copie, estratti e certificati è applicabile il disposto contenuto nell'ultimo capoverso dell' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-240