Art. 239
RegolamentoCapo II

Art. 239

131 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Per il deposito delle copie certificate conformi, di cui all' della legge, sono applicabili le disposizioni contenute negli del presente regolamento. Seguito il deposito, le copie sono riunite in fascicoli per ciascun notaro, in ordine cronologico, secondo la data di ricevimento dell'atto e vengono custodite in apposite buste. Al cessare dell'esercizio del rispettivo notaro, si rilegheranno in volumi, osservando il disposto dell' del presente regolamento, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal conservatore dell'archivio notarile distrettuale. Il conservatore deve custodire in ordine gli atti e redigerne l'inventario, alla presenza di un impiegato dell'archivio distrettuale delegato dal conservatore. Detto inventario deve essere compilato in doppio esemplare: da trasmettersi l'uno all'archivio notarile distrettuale, e l'altro da conservarsi nello stesso archivio mandamentale. Nel caso d'inadempimento, il Ministero di grazia e giustizia stabilisce un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura del Ministero stesso, e sempre a spesa dei Comuni cui spetta, gli atti che fossero da ordinare od inventariare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-239