Art. 226
RegolamentoSez. VI

Art. 226

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In vigore dal 12 nov 1924
La denunzia delle contravvenzioni, di cui all' della legge, è fatta dal conservatore con nota di ufficio, e non più tardi di dieci giorni dalla constatazione. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-226