Art. 21
RegolamentoSez. III

Art. 21

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In vigore dal 15 mag 1920
La pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta ufficiale deve riprodurre il testo degli del presente regolamento ed indicare per ogni posto i giorni e le ore in cui il notaro deve assistere personalmente all'ufficio.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-21