Art. 20
RegolamentoSez. II

Art. 20

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In vigore dal 26 gen 1915
Gli approvati nella stessa sessione presso le diverse Corti o sezioni di Corte d'appello del Regno sono considerati di pari anzianità, qualunque sia stato il giorno in cui gli esami hanno avuto principio e quello in cui hanno avuto fine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-20