Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 26 gen 1915
Le dichiarazioni e gli atti, di cui all', n. 3, della legge, debbono dai notari che li abbiano ricevuti essere depositati: le prime, in originale, entro dieci giorni dalla data di esse, nella cancelleria della pretura competente, affinché dal cancelliere vengano adempite le ulteriori formalità prescritte dall'art. 955 del Codice civile; i secondi, in originale od in copia autentica, entro quindici giorni dalla data degli atti medesimi, nella cancelleria del competente Tribunale, affinché dal cancelliere si possa procedere alla trascrizione ed affissioni prescritte dall' del Codice di commercio. Gli indicati documenti possono dal notaio essere trasmessi alla competente cancelleria per mezzo della posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, se egli non abbia il suo ufficio nel Comune, ove ha sede il Tribunale o la Pretura. La delega di procedere alle operazioni indicate nell', n. 4, della legge è fatta con la sentenza che le ordina o con provvedimento successivo. La sentenza o il provvedimento, a cura della parte istante, è notificato al notaro, che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge.
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