Art. 193
RegolamentoSez. V

Art. 193

257 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Al pagamento delle spese provvede in ciascun archivio il conservatore, il quale per tale ufficio è il tesoriere responsabile della cassa dell'archivio. Qualora il conservatore possa con fondamento prevedere che i proventi siano insufficienti al pagamento delle spese, ha l'obbligo di darne sollecito avviso al Ministero di grazia e giustizia, perché in tempo si provveda ai sensi dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-193