Art. 173
RegolamentoSez. V

Art. 173

237 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Oltre ai decreti indicati in altri articoli del presente regolamento, sono da registrarsi dalla Corte dei conti i decreti di istituzione soppressione degli archivi notarili, quelli che stabiliscono le piante organiche e i decreti che riguardano il personale degli archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali. I decreti, i quali in qualunque modo abbiano effetto sui bilanci degli archivi, saranno vistati dal ragioniere centrale del Ministero, ai sensi e per gli scopi della legge di contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-173