Art. 161
RegolamentoSez. V

Art. 161

225 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Nell'inventario debbono essere annotate le variazioni che si verificano, e le cause delle medesime. Come allegato al rendiconto consuntivo dell'archivio il conservatore trasmette al Ministero di grazia e giustizia, in triplice esemplare, l'elenco delle variazioni avvenute durante l'esercizio, cui il rendiconto si riferisce. Il detto elenco deve essere corredato, per le variazioni in aumento, dalla indicazione degli estremi della partita di spesa registrata nel giornale; e per quelle in diminuzione, dalla indicazione degli estremi delle bollette staccate dal bollettario di cui al seguente , e delle note ministeriali che autorizzano la vendita o il depennamento dall'inventario. Due dei detti esemplari devono essere restituiti all'archivio col visto del Ministero; e di essi, uno è conservato presso l'archivio stesso e l'altro è trattenuto dal conservatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-161