Art. 141
RegolamentoSez. III

Art. 141

76 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Quando l'archivio sussidiario non ha più fondi sufficienti per il proprio mantenimento, è soppresso ed è aggregato all'archivio del capoluogo del distretto, a meno che i Comuni interessati non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, ai sensi dell' della legge. Il provvedimento è dato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-141