Regolamento›Sez. III
Art. 141
76 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Quando l'archivio sussidiario non ha più fondi sufficienti per il proprio mantenimento, è soppresso ed è aggregato all'archivio del capoluogo del distretto, a meno che i Comuni interessati non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, ai sensi dell' della legge.
Il provvedimento è dato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-141