Regolamento›Sez. III
Art. 137
72 / 306In vigore dal 26 gen 1915
La soppressione di un archivio, di cui all' della legge, non può essere decretata se non dopo il rifiuto a sostenere le spese per la sua conservazione da parte dei Comuni, che rappresentano la maggioranza della popolazione del distretto.
Nel R. decreto di soppressione di un archivio deve indicarsi l'archivio dell'altro distretto limitrofo, al quale viene aggregato.
Tra i vari distretti limitrofi, si preferirà l'archivio avente sede nel Comune capoluogo della Provincia, purchè dipendente dalla stessa Corte di appello.
Dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di soppressione, le carte, i documenti, i sigilli ed i registri depositati nell'archivio soppresso e quant'altro ad esso appartiene passano di diritto all'archivio cui è aggregato; e nel termine di trenta giorni da quella data, se ne eseguirà la consegna nei modi di cui all' del presente regolamento.
Tutte le spese sono a carico dell'archivio ricevente.
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