Art. 133
RegolamentoSez. II

Art. 133

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In vigore dal 2 giu 1932
Nel mese di dicembre di ciascun anno è costituita, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la Commissione di cui all' della legge. La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia; ed è presieduta dal direttore generale, dal quale dipende il servizio del notariato. I membri indicati dall', capoverso 5°, della legge, eccetto il presidente ed il capo del personale degli archivi notarili, durano in carica un anno e possono essere confermati. In caso di impedimento del direttore generale o del direttore capo di divisione, ne fanno le veci i funzionari che normalmente li sostituiscono. La Commissione si riunisce di regola ogni due mesi; e può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il ministro di grazia e giustizia lo reputi opportuno.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 aprile 1932, n. 477 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 18/05/1932.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-133