Art. 127
RegolamentoSez. II

Art. 127

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In vigore dal 26 gen 1915
La decorrenza dello stipendio comincia dal giorno in cui l'impiegato ha assunto l'esercizio delle sue funzioni. Gli aumenti di stipendio, dipendenti da modificazione di pianta organica o da promozione di classe, a norma dell' del presente regolamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto che attribuisce all'impiegato il maggiore stipendio.
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