Art. 112
RegolamentoTitolo VCapo ISez. 1

Art. 112

222 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
L'orario d'ufficio per gli archivi notarili è di sette ore, eccettuati i giorni festivi stabiliti col Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1027, nei quali è di sole tre ore con un turno di servizio tra gl'impiegati. Alla porta esterna dell'archivio dev'essere affissa la tabella che indica l'orario d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-112