Art. 101
RegolamentoCapo II

Art. 101

119 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone, non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-101