Art. 56 · Art. 9 e 10, legge 6 luglio 1912, n. 801. (Demolizioni per ridurre in condizioni sicure gli edifici utilizzabili in parte).
Testo unicoTitolo IICapo ISez. I

Art. 56

Abrogato238 / 521

Art. 9 e 10, legge 6 luglio 1912, n. 801. (Demolizioni per ridurre in condizioni sicure gli edifici utilizzabili in parte).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-10-12;1261#art-tu-56