Art. 177 · Art. 59, legge 13 luglio 1910, n. 466. (Uffici del genio civile nelle provincie colpite dal terremoto).
Testo unico§ III

Art. 177

Abrogato421 / 521

Art. 59, legge 13 luglio 1910, n. 466. (Uffici del genio civile nelle provincie colpite dal terremoto).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-10-12;1261#art-tu-177