Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ott 1913
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse e della mediazione e la tassa sui contratti di Borsa; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge predetta, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Nitti - Finocchiaro-Aprile - Tedesco - Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-rd-1