Art. 1
In vigore dal 4 ott 1913
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse e della mediazione e la tassa sui contratti di Borsa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge predetta, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Nitti - Finocchiaro-Aprile
- Tedesco - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-rd-1