Art. 99
RegolamentoTitolo IV

Art. 99

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In vigore dal 4 ott 1913
L'esclusione temporanea dalle Borse del Regno comminata dall' della legge è deliberata dalla Deputazione di Borsa d'ufficio, o su denuncia degli agenti finanziari che hanno proceduto all'accertamento delle contravvenzioni ed alla liquidazione delle ammende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-99