Art. 98
RegolamentoTitolo IV

Art. 98

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In vigore dal 4 ott 1913
S'incorre in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-98