Art. 91
RegolamentoTitolo III

Art. 91

91 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Tutte le operazioni relative ad una liquidazione coattiva dovranno risultare da apposita relazione scritta del Sindacato, il quale conserverà pure nei propri atti copia del certificato di credito rilasciato all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-91