Art. 90
RegolamentoTitolo III

Art. 90

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In vigore dal 4 ott 1913
Le lettere, i telegrammi, ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro anche quando occorra di farne uso; se però contengono cessioni, obbligazioni, quietanze o altre convenzioni estranee a tali contratti sono applicabili le norme comuni delle leggi di bollo e registro, modificate dalla legge 23 aprile 1911, n. 509. Per i libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell' del Codice di commercio, debbono tenere i mediatori, rimane ferma l'applicazione su ciascun foglio della tassa di bollo di centesimi 60 di cui all', n. 22, della legge 4 luglio 1897, n. 414.
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