Art. 87
RegolamentoTitolo III

Art. 87

87 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti è soggetta alla tassa speciale stabilita dall' della legge, tassa che si corrisponde mediante impiego di separati foglietti bollati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-87