Regolamento›Titolo III
Art. 85
85 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Le scritturazioni da farsi nelle matrici dei libretti e dei foglietti bollati devono corrispondere a quelle dei libri prescritti dal Codice di commercio; e quindi in base alle dette matrici e libri gli agenti finanziari, in occasione delle verifiche eseguite a norma dell' della legge, devono eseguire gli opportuni confronti, per l'accertamento delle contravvenzioni eventualmente commesse.
Tutti coloro che per professione abituale operano in Borsa o fanno, per professione abituale, atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell' della legge, devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, i libretti senza staccarne le relative madri: le matrici dei foglietti consegnati o spediti, ed i foglietti ricevuti relativi ai contratti fatti, come pure i foglietti e le copie recanti la ricevuta degli Uffici postali nei casi preveduti dal successivo .
Agli effetti delle verifiche eseguite a termini dell' della legge, gli agenti finanziari hanno diritto di farsi rilasciare copia di tutte le distinte presentate alle Stanze di compensazione, per controllare i libri e le carte dei mediatori, cambiavalute e banchieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-85