Art. 80
RegolamentoTitolo III

Art. 80

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In vigore dal 4 ott 1913
Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida è obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a madre e figlia da L. 0,60, di cui all' lettera f), della legge, o dei moduli o stampiglie fornite dall'industria privata e da bollarsi in modo straordinario esclusivamente dagli Uffici del bollo o del registro, escluso quindi l'impiego dei libretti di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-80