Art. 8
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 8

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In vigore dal 4 ott 1913
Alle Deputazioni di Borsa è estesa l'incompatibilità stabilita nella prima parte dell' della legge 20 marzo 1910, n. 121. Si applicano inoltre le regole di ineleggibilità stabilite nell' della stessa legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-8