Art. 71
RegolamentoTitolo III

Art. 71

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In vigore dal 4 ott 1913
Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei libretti e delle marche per contratti di Borsa, è conceduto l'aggio nella misura del 2 per cento. Ai ricevitori del bollo e registro per la vendita dei detti valori è dovuto l'aggio nella misura stabilita per gli altri valori bollati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-71