Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 7
7 / 108In vigore dal 4 ott 1913
I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti fra i consiglieri camerali. La votazione per la proposta si fa con le forme stabilite per le adunanze e votazioni di ciascuna Camera. È in facoltà delle Camere di commercio di stabilire, nei regolamenti speciali, di cui all' della legge, norme particolari circa le categorie di persone tra le quali possono essere proposti i deputati di Borsa, effettivi o supplenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-7