Regolamento›Capo II
Art. 67
30 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni.
I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.
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