Art. 67
RegolamentoCapo II

Art. 67

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In vigore dal 4 ott 1913
Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni. I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-67