Art. 66
RegolamentoCapo II

Art. 66

29 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia della assemblea elettorale, i reclami sollevati nel senso di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-66