Regolamento›Capo II
Art. 65
28 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Il Sindacato dei mediatori è eletto dall'assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della Camera di commercio, e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei mediatori inscritti.
Se alla prima convocazione non interviene la maggioranza assoluta, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve intercedere almeno una settimana.
Storico versioni
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