Art. 64
RegolamentoCapo II

Art. 64

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In vigore dal 4 ott 1913
Nelle Borse che non abbiano un numero di mediatori iscritti almeno doppio di quello dei componenti del Sindacato, le funzioni di quest'ultimo sono deferite a una Commissione pel listino di Borsa nominata dalla Camera di commercio tra i mediatori inscritti ed anche, ove il numero di questi non sia sufficiente, tra gli altri commercianti.
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