Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 61
68 / 108In vigore dal 1 lug 1998
Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa è determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscritti per le operazioni fatte in Borsa e per gli uffici pubblici loro riservati.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.
Non ostante qualunque patto contrario, non è ammessa azione in giudizio per ottenere un compenso diverso da quello disposto dalla tariffa suindicata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-61