Art. 61
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 61

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In vigore dal 1 lug 1998
Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa è determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscritti per le operazioni fatte in Borsa e per gli uffici pubblici loro riservati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. Non ostante qualunque patto contrario, non è ammessa azione in giudizio per ottenere un compenso diverso da quello disposto dalla tariffa suindicata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-61