Art. 59
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 59

66 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e della Camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari, e in due altri almeno che saranno indicati dalla Camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-59