Art. 58
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 58

65 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
La Camera di commercio, di ufficio, o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione d'un mediatore sia mancata o diminuita, per i provvedimenti stabiliti nel 2° capoverso dell' della legge. Prima di deliberare la Camera avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mediatore ha diritto di essere personalmente sentito. Il termine di 15 giorni per la reintegrazione della cauzione decorre da quando la deliberazione è divenuta definitiva, a norma dell'ultimo capoverso dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-58