Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 55
62 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, o in buoni del tesoro, deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.
Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati, di qualunque specie, sia diminuito del 5 per cento, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del secondo e terzo capoverso dell' della legge.
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento a norma dell' della legge, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.
Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-55