Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 53
60 / 108In vigore dal 4 ott 1913
Sull'equipollenza, agli effetti degli , n. 4-a, e 23, n. 3-a della legge, di diplomi rilasciati da scuole estere di commercio, a titoli di studio italiani decide il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.
Per ogni altra specie di diplomi decide il ministro della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-53