Art. 53
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 53

60 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Sull'equipollenza, agli effetti degli , n. 4-a, e 23, n. 3-a della legge, di diplomi rilasciati da scuole estere di commercio, a titoli di studio italiani decide il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio dell'istruzione industriale e commerciale. Per ogni altra specie di diplomi decide il ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-53