Regolamento›Capo V
Art. 50
57 / 108In vigore dal 4 ott 1913
I listini originali sottoscritti dal presidente del Sindacato, unitamente alle dichiarazioni dei mediatori sulle quali essi si basano, sono depositati presso la Camera di commercio, che può spedirne in ogni tempo estratti e certificati autentici.
Una copia del listino deve essere giornalmente affissa al pubblico, a cura del presidente del Sindacato, alla porta esterna della Borsa, non oltre un'ora dopo la chiusura della riunione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-50